Autore: francesco - Pubblicato il 30 novembre 2008
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva che si perfeziona con il mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita era quella alberghiera. [B] Sul reato di lottizzazione abusiva riguardo alle “residenze turistico alberghiere” ed alle “case appartamenti vacanze”. [C] Su cosa deve intendersi per “gestione unitaria” e sulla rilevanza o meno della proprietà frazionata e sull’acquisizione della residenza da parte dei singoli proprietari. [D] Non può trovare applicazione la confisca ex. art. 44, comma secondo, del D.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti degli acquirenti in buona fede. [E] Sulla possibilità o meno di sanare la lottizzazione abusiva mediante la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell’area
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